Obbligo corsi antincendio aggiornamento triennale (07/02/2012)

La CIRCOLARE N° 12653 DEL 23 FEBBRAIO 2011 DEL MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE,

HA INTRODOTTO L'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
(Ragionevolmente ogni 3 anni come previsto per il Primo Soccorso)

SULLA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
con le seguenti modalità:

Aggiornamento addetto antincendio per attività a RISCHIO BASSO - DURATA 2 ORE
Aggiornamento addetto antincendio per attività a RISCHIO MEDIO - DURATA 5 ORE
Aggiornamento addetto antincendio per attività a RISCHIO ALTO - DURATA 8 ORE


Omessa Cassa Edile: illecito amministrativo (02/02/2012)

La Corte di Cassazione (1) ha chiarito che il mancato versamento delle somme da destinare alla Cassa edile per gratifica natalizia e ferie (erogate in busta paga all'operaio edile e contestualmente trattenute ai fine dell'accantonamento alla cassa edile) non integra il reato di appropriazione indebita, in quanto si tratta di somme che fanno parte del patrimonio del datore di lavoro.
Pertanto il datore di lavoro che omette i predetti versamenti alla Cassa edile commette esclusivamente un illecito amministrativo.

(1) Corte di Cassazione, sentenza n. 2723 del 23 gennaio 2012

DURC, Casse Edili e sperimentazione congruità: arrivano le indicazioni operative

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha inviato a tutte le Casse le indicazioni operative sulla sperimentazione della congruità per il rilascio del DURC che entrerà a regime dal primo gennaio 2013.
Il documento contiene le istruzioni per inserire nel modello di denuncia mensile anche alcuni campi relativi appunto alla verifica del numero dei lavoratori regolarmente impiegati.
A partire dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012, le Casse Edili dovranno inserire nel modello di denuncia i seguenti campi:

- descrizione cantiere
- indirizzo cantiere
- committente (pubblico/privato)
- nominativo e codice fiscale committente
- tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio)
- nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)

Le Casse Edili sono tenute ad informare le imprese che, dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, sarà effettuata una verifica di congruità della manodopera denunciata nei lavori pubblici e privati di importo superiore a 70.000 euro.

Clicca qui per scaricare il documento della CNCE con le istruzioni operative


Obbligo formazione per datori di lavoro RSPP (03/01/2012)

Obbligo di formazione per i datori di lavoro con funzioni di RSPP: finalmente l'accordo Stato-Regioni 

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Inoltre il Testo Unico prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione siano definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previa consultazione delle parti sociali.

Il 21 dicembre 2011 la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni ha approvato gli Accordi relativi alla formazione sulla sicurezza. 

Le nuove regole entreranno in vigore dopo la pubblicazione degli accordi in Gazzetta Ufficiale, prevista per gennaio 

La novità principale riguarda l’individuazione della durata della formazione in base al rischio dell’attività aziendale: basso, medio, alto. 
In particolare, le imprese saranno suddivise per grado di rischio cui competeranno diversi obblighi formativi.

livelli saranno 

- Basso: uffici e servizi, commercio, artigianato e turismo 
- Medio: agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, 
- Alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali.

Tutti i lavoratori, nessuno escluso dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:

- Rischio Basso: 4 ore
- Rischio Medio:8 ore
- Rischio Alto: 16 ore

con aggiornamento obbligatorio quinquennale.  
La formazione può essere seguita in modalità e-learning.

datori di lavoro che svolgano funzioni di RSPP dovranno seguire corsi specifici in base al livello di rischio:

- Rischio Basso: 16 ore
- Rischio Medio: 32 ore
- Rischio Alto: 48 ore

Preposti e Dirigenti dovranno seguire corsi di formazione specifici con aggiornamenti obbligatori. 

In allegato a questo articolo proponiamo il testo dell'Accordo Stato-Regioni e uno schema riepilogativo predisposto dall'AiFOS (Associazione italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro). 

Clicca qui per scaricare il testo dell'Accordo Stato-Regioni

Clicca qui per scaricare lo schema riepilogativo predisposto da AiFOS


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