Documento unico regolarità contruibutiva (DURC)

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile.
La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).
Per appalti pubblici devono intendersi anche gli appalti di servizi e forniture.
Il DURC potrà essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori ed in tutti i casi in cui sia necessario per la concessione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
Il Documento Unico può essere richiesto direttamente dall’impresa o tramite intermediari (consulenti del lavoro e associazioni di categoria).

Rilascio del Documento Unico

Per quanto concerne il rilascio del DURC occorre esaminare le diverse tipologie di richiedenti:
- Appalti pubblici: il DURC dovrà essere rilasciato al momento della partecipazione alla gara di appalto;
- Lavori privati in edilizia: il DURC dovrà essere rilasciato prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività;
- Attestazione SOA: il DURC dovrà essere rilasciato prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

Requisiti di regolarità

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale alla data della richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.

Ai fini INPS, vengono considerati requisiti di regolarità le seguenti condizioni:
- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- che i versamenti effettuati corrispondano all’importo del saldo denunciato entro il termine,
- che non esistano inadempienze in atto;
- che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.
- che nel caso di richiesta di rateazione la Struttura competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.

Ai fini INAIL, l’azienda è regolare quando:
- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
- ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
- ha versato quanto dovuto per premi ed accessori;
- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell’appalto;
- vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente della struttura competente;
- vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali;
- siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
- vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.

Ai fini della Cassa Edile l’impresa si considera in regola quando:
- ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
- la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.

La posizione di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che abbia verificato a livello nazionale che l’impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

Richiesta e validità del DURC

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato in base alla tipologia della richiesta.
Il Documento Unico potrà essere richiesto in via telematica o allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili. Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.
Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l’impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell’impresa.
Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio-assenso.
Le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell’art. 86, comma 10, D.Lgs. n. 276 del 2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L’utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

Fonte:

- Circ. n. 92 del 26 luglio 2005, INPS

- Circ. n. 38 del 25 luglio 2005, INAIL

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