INL: l’autocertificazione non comporta il rilascio automatico della patente a crediti!
Con una lettera pubblicata l’8 ottobre, il Direttore dell’Ispettorato del lavoro si rivolge alle Associazioni e agli Ordini professionali precisando un aspetto della Patente a Crediti che molti non hanno considerato.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, l’Ispettorato del lavoro ha reso disponibile sul proprio Portale dei servizi (servizi.ispettorato.gov.it/) il Servizio per l’istanza della Patente a Crediti. Contestualmente, è stata data la possibilità di autocertificare/dichiarare i requisiti mediante invio di una PEC.
La “fase transitoria” è stata prevista in ragione dell’opportunità di accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti. Tuttavia, come chiaramente evidenziato nella circolare n. 4/2024, la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite la procedura online.
Ne consegue che coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024.
Primi chiarimenti INL sulla patente a crediti
Sono state pubblicate sul sito dell’INL le prime FAQ sulla patente a crediti.
1) La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili.
Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC. L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
2) La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.
Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
3) La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
4) Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa. Occorrono, quindi, chiarimenti in merito all’oggetto della autocertificazione.
La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
SAVE THE DATE
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Patente a crediti e nuovi adempimenti per le imprese
Giovedì 17 ottobre ore 10:00
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Il 1 OTTOBRE 2024 entra in vigore la PATENTE DI CANTIERE
Il 18 settembre 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Decreto n. 132, che regolamenta il conseguimento della PATENTE per TUTTE le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri.
Il 23 settembre sono state approvate le Istruzioni operative dell’I.N.L
Soggetti interessati
La Patente è obbligatoria a partire dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese – non solo edili – e i lavoratori autonomi che lavorano fisicamente nei cantieri.
Sono comprese:
le imprese e i lavoratori autonomi provenienti da altri Stati. Se provenienti da altri Stati membri dell’UE devono presentare un’autocertificazione che dimostri il possesso di un documento equivalente alla Patente. Se extra UE devono presentare un’autocertificazione comprovante il riconoscimento del documento equivalente secondo la Legge italiana
Sono esclusi:
coloro che svolgono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
le imprese in possesso di certificazione SOA di classe III o superiore.
Sono coinvolti anche i Committenti o i Responsabili dei lavori che sono tenuti a verificare il possesso della Patente da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi con un punteggio superiore a 15 e senza provvedimenti di sospensione.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda per il rilascio della patente deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La domanda può essere presentata dal rappresentante legale dell’impresa o dal lavoratore autonomo attraverso SPID o CIE. È possibile delegare la richiesta a consulenti del lavoro o altri professionisti qualificati.
L’accesso al portale richiede l’identificazione del soggetto e la domanda può essere presentata anche da un soggetto delegato.
Modalità di rilascio e di revoca della Patente
La Patente viene rilasciata in formato digitale tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La Patente è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti per l’ottenimento della Patente; una nuova Patente potrà essere richiesta decorsi dodici mesi dalla revoca.
Sistema di punteggio
La Patente viene rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti.
La Patente permette l’incremento dei crediti sulla base di vari criteri, tra cui:
- l’anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio,
- l’adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) conforme alla norma ISO 45001, certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
- l’asseverazione di un M.O.G. da parte di un Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale, secondo la norma UNI 11751-1
- investimenti nella formazione aggiuntiva dei lavoratori,
- consulenza di Organismi Paritetici nei cantieri con esito positivo,
- l’adozione di tecnologie avanzate per la sicurezza e la salute dei lavoratori in base a protocolli delle Parti sociali.
Decurtazione dei punti e sospensione della Patente
Il sistema prevede un meccanismo di decurtazione dei crediti in base a violazione della normativa sulla sicurezza, con un punteggio iniziale di 30 crediti che può arrivare a 100. Ogni violazione comporta la perdita di un certo numero di crediti, come l’omessa elaborazione del DVR (5 crediti) o la mancata formazione (2 crediti). Con meno di 15 crediti non si può lavorare in cantiere (salvo completamento dei lavori qualora il valore dei lavori eseguiti sia almeno pari al 30% del valore dei lavori).
In caso di incidenti sul lavoro gravi (come infortuni mortali o invalidità permanenti), l’Ispettorato può sospendere cautelativamente la Patente fino a 12 mesi. È possibile presentare ricorso contro tale sospensione entro 30 giorni.
Sanzioni
Operare in un cantiere senza Patente o con meno di 15 crediti comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di €6.000. Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi.
Il Committente o il Responsabile dei lavori che non verifica il possesso della patente è soggetto a una sanzione pecuniaria da €711,92 a €2.562,00